Onorevoli Colleghi! - Le intercettazioni di conversazioni o di altre forme di comunicazioni telefoniche e telematiche, ed in particolare le cosiddette «intercettazioni ambientali», nonchè i sequestri o il fermo di plichi postali, nonché le cosiddette «intercettazioni preventive», costituiscono le più gravi eccezioni, peraltro richieste da esigenze prioritarie di prevenzione e repressione di gravi reati, alla privacy dell'individuo.
      Queste forme di «intrusione» dell'autorità giudiziaria e delle autorità di polizia nella sfera delle più gelose libertà individuali, costituiscono in altri ordinamenti democratici fattispecie così straordinarie da essere circondate da un complesso di garanzie corrispondenti ai princìpi combinati della rule of law della «supremazia» del Parlamento, quale organo supremo di garanzia politica delle libertà dei cittadini e della responsabilità parlamentare per gli atti limitativi della libertà personale.
      Così nel Regno Unito di Gran Bretagna e di Irlanda del Nord, questa forma di limitazione e di «intrusione» della sfera delle libertà personali può essere disposta esclusivamente su richiesta delle autorità di polizia o di sicurezza e informazione che procedono alle indagini o alle «inchieste» e «raccolta di informazioni» da uno dei due «Principali Segretari di Stato di Sua Maestà la Regina», e cioè dall'Home Secretary, il Segretario di Stato per gli affari domestici, il primo ministro istituito in Inghilterra in ordine di tempo al Servizio della Corona, cui sono attribuite competenze analoghe a quelle dei Ministri dell'interno, dei Ministri della giustizia e dei Ministri competenti per gli affari dei culti religiosi degli Stati europei continentali.
      Tra queste garanzie vi è quella di una precisa e puntuale informazione al Parlamento

 

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da parte del Segretario di Stato sul numero e sulle categorie di intercettazioni di comunicazioni telefoniche, telematiche, interpersonali, postali e analoghe da parte delle forze di polizia e dei servizi di informazione e di sicurezza del Regno.
      Con la presente proposta di legge, ferme restando le attuali competenze istituzionali a disporre le sovraindicate limitazioni della libertà di comunicazione e di abitazione, si propone un analogo sistema di informazione del Parlamento, che faccia salvi il segreto istruttorio e le esigenze di prevenzione.
      Ciò sembra oltretutto urgente e necessario in relazione al numero di provvedimenti di tale natura che vengono adottati in Italia in quantità abnorme rispetto agli altri Paesi europei e agli Stati Uniti d'America.
 

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